Aggiornato al 14/02/2024
Lunghezza complessiva autocarro con sponda montacarichi
CONTENUTO
DOMANDA
I l regolamento (UE) n. 1230/2012 che riguarda l’omologazione per le masse e dimensioni dei veicoli, e che
modifica la direttiva 2007/46/CE, stabilisce che la lunghezza dei veicoli N2 ed N3 non deve superare 12,00 m.
L’appendice 1 (pag. 353/52) alla voce 9 (piattaforme di sollevamento, rampe di accesso, accessori, ecc.) in
posizione stazionaria, permette una sporgenza di 300 mm senza che sia aumentata la superficie (capacità) di
carico del veicolo.
Visto quanto sopra, su un autocarro di lunghezza complessiva di 12,00 m è possibile montare nella parte
posteriore (nel rispetto delle masse sugli assi e della manovrabilità) una sponda montacarichi (accessorio) di
lunghezza 300 mm fino al raggiungimento della lunghezza complessiva di 12,30 m senza che il veicolo diventi
eccezionale in lunghezza?
RISPOSTA
La tabella I allegata al regolamento (UE) 2021/535, attualmente in vigore per quanto concerne le
caratteristiche costruttive generali dei veicoli, stabilisce che le piattaforme di sollevamento possano non
essere prese in considerazione ai fini della determinazione della lunghezza totale del veicolo, purché non
sporgano più di 300 mm e non determinino un aumento della sua capacità di carico.
Pertanto, se la piattaforma non sporge più di 300 mm e non incrementa la superficie di carico, non si deve
considerare ai fini della lunghezza totale del veicolo.
Per approfondimenti v. ns. inPratica (commenti operativi) 109 e, in particolare, paragrafo 109.3.2.
Eventuali errori potrebbero essere causati da parziale o incompleta descrizione di fattispecie giuridiche o di eventi.
Egaf Edizioni srl e gli Autori, costituenti il Centro Studi, pur assicurando la massima attenzione nella redazione delle risposte, non rispondono di eventuali danni
causati dall’uso del loro contenuto.
Le risposte ai quesiti, infatti, contrariamente a quanto avviene con gli altri documenti, NON vengono mantenute aggiornate e pertanto esse costituiscono il
pensiero del Centro Studi Egaf limitatamente al giorno 14/02/2024

 

 

Locazione senza conducente: ulteriori chiarimenti dal MIT
La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’autotrasporto, Divisione 5, del Dipartimento
per la Mobilità Sostenibile ha diffuso, in data 9 febbraio 2024, la circolare n. 4207 , da intendersi
come integrazione alla circolare n. 25355 del 17 novembre 2023, relativa al tema della locazione senza
conducente.
Di seguito i principali chiarimenti.
SULL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Se l’impresa dispone di un solo veicolo e quest’ultimo è detenuto a titolo di locazione senza
conducente, non è necessario che il contratto di locazione sia registrato presso l’Agenzia
delle entrate. Resta invece confermato che la durata residua dovrà essere pari ad
almeno 6 mesi.
SU REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN
LOCAZIONE
Fermo restando la necessità di registrare nel REN-Noleggi ogni veicolo disponibile a titolo di
locazione (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di quello che consente l’accesso
alla professione), si chiarisce che non si dà corso all’iscrizione al REN né al rilascio della
licenza comunitaria se l’impresa dispone solo di un veicolo in locazione e quest’ultimo non è
stato registrato nell’applicativo “REN-Noleggi”.
SUL REQUISITO DELL’IDONEITA’ FINANZIARIA
Si precisa che i veicoli oggetto di locazione comporteranno una corrispondente riduzione del
valore dell’idoneità finanziaria cui è obbligata l’impresa locatrice, che pertanto ha facoltà di
dimostrare l’idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza
annuale.
Inoltre, è opportuna una ulteriore precisazione, essendo ormai attiva la funzionalità della
registrazione anche di rimorchi e semirimorchi. Questi ultimi sono previsti, quali veicoli oggetto
di locazione (e dunque di registrazione). Ne deriva che i rimorchi e i semirimorchi locati sono
oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non
rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria.
SULLA TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO NELL’APPLICATIVO REN-
NOLEGGI
Si conferma che la registrazione del veicolo nell’applicativo Ren-Noleggi debba avvenire prima
dell’utilizzo dello stesso. Poiché la finalità della norma è quella di verificare che il veicolo sia a
disposizione esclusivamente dell’impresa che lo utilizza, non si ravvisa un termine specifico
entro il quale è necessario procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi.
SUL RAPPORTO TEMPORALE TRA IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE E LA REGISTRAZIONE NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI
Il perfezionamento del contratto di locazione deve precedere la registrazione nell’applicativo
REN-Noleggi. Si rammenta che, in ogni caso, il contratto di locazione o estratto autenticato
del contratto costituisce documentazione da portare a bordo del veicolo (unitamente al
contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto,
qualora non sia il conducente a locare il veicolo).
SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA
È stato chiesto se anche i veicoli locati con contratti di breve durata (ipoteticamente, di qualche
settimana o qualche giorno) sono soggetti all’obbligo di registrazione. Non si ravvisa la
possibilità di deroga alla registrazione in funzione della durata del contratto di locazione.
SULLA REGISTRAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (UMC)
In caso l’impresa si rivolga, per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, all’Ufficio di
motorizzazione civile, quest’ultimo provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta comunicazione,
secondo il modello ALLEGATO 1 alla presente circolare. Si suggerisce all’impresa di tenere
a bordo del veicolo locato la suddetta ricevuta rilasciata dall’UMC, unitamente ai
documenti da tenere obbligatoriamente a bordo (contratto di locazione o estratto autenticato del
medesimo contratto; qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del
conducente o estratto autenticato del medesimo contratto).
SULLA PROROGA AL 15 LUGLIO 2024 DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI
LOCATI
Tutti i contratti già stipulati e quelli che verranno conclusi sino al 15 luglio 2024 potranno
beneficiare della proroga fino alla medesima data per la registrazione nell’applicativo “REN-
Noleggi” (regime transitorio). Dal 16 luglio 2024 in poi, invece, l’onere di registrazione
andrà necessariamente assolto dall’impresa locataria prima dell’utilizzo del mezzo.

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